Art. 6.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la loro legislazione in materia alla presente legge, assicurando la rappresentanza e l'eventuale attribuzione di contributi alle associazioni costituite per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 della medesima legge e iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che hanno sezioni nei rispettivi territori.

 

Pag. 7